Come Funziona il Risarcimento Diretto nelle Assicurazioni RC Auto
Oggi, anche in vista dei post che stiamo preparando per lo “special” della prossima settimana, vi parliamo di risarcimento diretto (o indennizzo diretto), spiegandovi bene cosa è, e soprattutto quando e come si applica la procedura di indennizzo diretto, soprattutto in presenza di un terzo trasportato.
Il risarcimento diretto è la procedura di rimborso assicurativo introdotta a partire dal 1º febbraio 2007 dalla Legge Bersani, e che prevede che, in caso di incidente stradale, i danneggiati non responsabili (o anche parzialmente non responsabili) possano essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.
Per accedere alla procedura di risarcimento o indennizzo diretto, il sinistro deve avvenire tra due veicoli a motore entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. I due veicoli devono essere identificati e assicurati regolarmente.
La procedura di indennizzo diretto non è applicabile nei casi di:
1) Incidente avvenuto all’estero
2) Incidente che coinvolge un veicolo estero
3) Incidente con più di due veicoli coinvoli
4) Incidente con un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (come da DPR del 6 marzo 2006, n.153)
5) Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente) che comporti una invalidità macro permanente (non compresa dalla speciale tabella per lesioni da 1 a 9% IP sorta a seguito della Legge n.57 del 2001)
6) Qualora non avvenga urto ovvero quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto durante l’incidente
7) Incidente con macchine agricole o veicoli speciali
Per quanto riguarda il risarcimento diretto in caso di terzo trasportato è prevista una speciale disciplina giuridica. L’art. 141 del dlgs n.209 del 2005, tutela a partire dal 1º marzo 2006 in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto al momento del sinistro, che dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia RC auto del veicolo coinvolto.
In caso di mancato pagamento della lesioni, o di pagamento insufficiente, il terzo trasportato potrà far valere le proprie ragioni adendo per vie legali, davanti al Giudice di Pace, per danni quantificabili entro i 15.000 Euro e citando, attraverso la speciale disciplina di cui all’art.3 della legge 102 del 2006, “la compagnia del veicolo e il vettore medesimo”.
Dialogo Assicurazioni aderisce alla convenzione di indennizzo diretto e, come riportato dalla rivista Mark-Up del Sole24Ore qualche settimana fa, è anche una delle compagnie assicuratrici più veloci nel risarcimento dei danni a seguito di incidente.